Art. 2.
(Modalità del test).

      1. Il test di naturalizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettere e) e f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, è mirato a verificare la conoscenza, da parte del richiedente la cittadinanza italiana, della lingua italiana e locale, dell'educazione civica, della storia, della cultura e delle tradizioni, nonché dell'ordinamento istituzionale della Repubblica.

 

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